La Privacy nel Recupero Crediti
Dopo più di un ventennio di attività spesso penso a quanto potrebbe essere interessante redigere una casistica legata alla tipologia di debitori. Ad esempio con quale atteggiamento un soggetto si pone nell’affrontare i creditori o come un’azienda possa accumulare crediti senza averne una concreta consapevolezza del quantum.
Solo nel citare ciò, la mente si perde tra innumerevoli ricordi, dai più simpatici, come l’uomo che asseriva di essere in ospedale dopo aver postato un video in diretta da uno stadio calcistico, ai più sorprendenti con risposte tipo “mi chiami tra un mese, perchè sono in vacanza in barca”.
Purtroppo (o per fortuna) non è possibile redigere una “black list” di soggetti fisici e/o giuridici dai “comportamenti non corretti". Nel farlo il primo illecito che salterebbe all’occhio sarebbe la violazione della privacy.
Argomento ostico e spesso sottovalutato.
Il GDPR (acronimo di Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) è un regolamento dell’Unione Europea, entrato in vigore il 25 maggio 2018 e recepito in Italia con il D.L. n°101/2018, composto da 99 articoli che definiscono le regole per il trattamento dei dati personali.
Le aziende, in primis, devono svolgere una serie di attività atte alla tutela di tutti quei dati, particolari (ex sensibili) e non, che vengono trattati.
Le società di recupero crediti, autorizzate ex art. 115 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), devono ovviamente sottostare alla normativa privacy, ma possono utilizzare le informazioni di cui vengono a conoscenza prima e dopo la firma del mandato da parte del creditore?
Come in tutte le attività, il regolamento spiega che i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e non possono essere trattati ulteriormente in modo incompatibile con tali finalità (limitazione delle finalità). Inoltre i dati raccolti devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati).
Un caso tipico è il rintraccio in rete di un numero di cellulare, come ad esempio dal profilo pubblico di un soggetto in un social network. La società di recupero, per svolgere la propria attività, potrà utilizzare il numero, accertandosi dell’identità della persona prima di spiegare il motivo della telefonata.
Per la stessa motivazione è lecito, da parte del mandatario, fornire alla società di recupero crediti tutte quelle informazioni necessarie al rintraccio del debitore, come indirizzi, numeri di telefono, abitudini lavorative….
Concludendo, le leggi, le norme e le più ampie regole (giuridiche, morali, sociali e di comportamento) sono necessarie in una collettività per tutelare anche il singolo. Conoscerle è fondamentale per poter svolgere qualsiasi lavoro correttamente e non cadere in illeciti in ambito civile o ancor peggio penale (reati), come nel caso della violazione della privacy.